Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
           Disposizioni relative al personale della scuola

  1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti
di  cui  all'articolo  2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
possono  essere  disposte  in  piu' fasi, anche successivamente al 31
agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data
di  conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4
del  citato  articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso
negli  scaglioni  di  graduatoria approvati in via definitiva in data
successiva  al  31 agosto  2000  sono disposte, sui posti a tale fine
disponibili  dal  1o settembre  2000,  nel corso dell'anno scolastico
2000-2001,  con  decorrenza ai fini giuridici dal 1o settembre 2000 e
raggiungimento  della  sede dal 1o settembre 2001. I docenti nominati
per  l'anno  scolastico  2000-2001, con supplenza annuale o supplenza
temporanea,  fino  al  termine  delle attivita' didattiche sulla base
degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati fino
alla   data  indicata  nel  relativo  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato,  anche  nel  caso  che  gli scaglioni medesimi subiscano
variazioni in sede di approvazione definitiva.
  2. Sui posti disponibili dal 1o settembre 2000, da coprire mediante
concorso per titoli ed esami, sono altresi' disposte le assunzioni in
ruolo  del  personale  incluso  nelle  graduatorie  approvate in data
successiva  al  31 agosto  2000  e  comunque  entro  il 31 marzo 2001
relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per
cattedre  e  posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e
secondaria  e  ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo
554 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, con ordinanza
ministeriale  n.  153  del  30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  179  del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte
con   decorrenza   ai   fini   giuridici  dal  1o  settembre  2000  e
raggiungimento della sede dal 1o settembre 2001.
  3.  Le  assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle
assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni.
  4.  Il  servizio  prestato  a  qualunque titolo nel corso dell'anno
scolastico  2000-2001  dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2
e'  valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il grado di
scuola   e  la  classe  di  concorso  per  cui  e'  stata  conseguita
l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.
  5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001,
in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e
di  conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine
delle   attivita'   didattiche,  e'  confermato  provvisoriamente  il
personale  che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000
per  supplenza  annuale  o temporanea sino al termine delle attivita'
didattiche.  Per  le  eventuali ulteriori disponibilita' il dirigente
scolastico  conferisce  in via provvisoria supplenze temporanee sulla
base  delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o
istituti  viciniori,  utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che
restano  efficaci,  anche  ai  fini  della  sostituzione  dei docenti
temporaneamente   assenti,   fino   alla   definizione   delle  nuove
graduatorie  da  predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della
legge  3 maggio  1999,  n. 124. Le presenti disposizioni si applicano
anche  al personale educativo e al personale amministrativo tecnico e
ausiliario,  ivi  compreso,  quello  nominato  dagli  enti locali. Il
personale  nominato  in  via provvisoria ai sensi del presente comma,
che  abbia  titolo  all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di
una  supplenza  annuale  o temporanea fino al termine delle attivita'
didattiche  per  l'anno  scolastico 2000-2001, e' confermato all'atto
della  nomina  da parte del provveditore agli studi nella sede ove ha
prestato servizio a titolo provvisorio.
  6.  Le  graduatorie  provinciali ad esaurimento per il conferimento
delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di
collaboratore   scolastico,   di  cui  all'articolo 587  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per
una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre
anni  scolastici,  ha  prestato  servizio  nelle  scuole statali, nel
medesimo profilo professionale o profili equiparati per almeno trenta
giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.
((  6-bis.  Sono  ammessi  alla  sessione  riservata  di esami di cui
all'articolo 2,  comma  4,  della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro
che  hanno  maturato  i  requisiti  di servizio previsti dal medesimo
comma   4   entro   il  27 aprile  2000,  data  di  scadenza  per  la
presentazione  della domanda di partecipazione alla predetta sessione
di   esami   fissata  dall'ordinanza  del  Ministero  della  pubblica
istruzione  del  7 febbraio  2000,  n.  33, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale
di  cui  al  presente  comma e' inserito a domanda previo superamento
della  sessione  riservata  di  esami,  nelle graduatorie permanenti,
all'atto  dell'integrazione  delle medesime in esito all'espletamento
dei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria
banditi  nel  1999,  nel  medesimo scaglione di coloro che superano i
predetti   concorsi.  Al maggiore  fabbisogno,  valutato  in  lire 38
miliardi  per  l'anno  2000,  per  il  completamento  della  predetta
sessione  riservata  di  esami,  si  provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione. ))
((  6-ter.  L'esame  di  Stato  che  si sostiene al termine del corso
svolto  dalle  scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore
di  prova  concorsuale  ai  fini  dell'inserimento  nelle graduatorie
permanenti   previste   dall'articolo 401   del  decreto  legislativo
16 aprile  1994,  n.  297,  come sostituito dall'articolo 1, comma 6,
della  legge  3 maggio  1999,  n. 124. Con decreto dei Ministri della
pubblica  istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  sono  stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare
sia   il   possesso  delle  necessarie  conoscenze  disciplinari  sia
l'avvenuta  acquisizione,  nella  scuola  di  specializzazione, delle
competenze   professionali,   nonche'   le   relative   modalita'  di
svolgimento.  Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e
le  modalita'  di  costituzione  delle commissioni, sia di ammissione
alla  scuola  di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio
da   attribuire   al   risultato   dell'esame   finale  sia  ai  fini
dell'inserimento  nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito
del  concorso,  per  esami  e titoli, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 3  del  decreto  del Ministro della pubblica istruzione
del  24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del
7 giugno  1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche  a  coloro  che  frequentano le scuole di specializzazione alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di
cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti
a  domanda  nelle  graduatorie  permanenti nel medesimo scaglione del
personale di cui al comma 6-bis. ))
  7.  I  periodi  sesto  e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della
legge  23  dicembre  1998,  n. 448, sono sostituiti dai seguenti: "Il
periodo  trascorso  in  tale  posizione e' valido a tutti gli effetti
come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo
i  docenti  e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale
erano  titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo
di  servizio prestato nella predetta posizione non e' durato oltre un
quinquennio.  In  caso  di  durata  superiore essi sono assegnati con
priorita' ad una sede disponibile da loro scelta".
((  7-bis.  All'articolo  26, comma 10, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  secondo  periodo,  le  parole:  "un anno scolastico" sono
sostituite dalle seguenti: "un quinquennio";
    b)  dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In tal caso
il personale, alla cessazione del comando, e' assegnato con priorita'
ad un sede disponibile di sua scelta". ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 4, della
          legge  3  maggio  1999,  n.  124  (Disposizioni  urgenti in
          materia di personale scolastico):
              "1.   Nella   prima   integrazione   delle  graduatorie
          permanenti  di  cui  all'art.  401  del  testo  unico, come
          sostituito  dall'art.  1,  comma  6,  della presente legge,
          hanno  titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono
          il  trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra
          provincia:
                a) i  docenti  che  siano  in  possesso dei requisiti
          richiesti  dalle  norme previgenti per la partecipazione ai
          soppressi concorsi per soli titoli;
                b) i  docenti  che  abbiano  superato  le prove di un
          precedente  concorso  per  titoli  ed esami o di precedenti
          esami  anche  ai  soli  fini abilitativi, in relazione alla
          medesima  classe  di  concorso o al medesimo posto, e siano
          inseriti,  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,  in  una  graduatoria per l'assunzione del personale
          non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il
          personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso,
          per  titoli  ed  esami,  bandito anteriormente alla data di
          entrata in vigore della presente legge.".
              "4.    Contemporaneamente   all'indizione   del   primo
          concorso,  per  titoli  ed  esami, dopo l'entrata in vigore
          della   presente  legge,  e'  indetta,  con  ordinanza  del
          Ministro  della pubblica istruzione, una sessione riservata
          di   esami   per   il   conseguimento  dell'abilitazione  o
          dell'idoneita'  richiesta  per  l'insegnamento nella scuola
          materna,  nella scuola elementare e negli istituti e scuole
          di  istruzione  secondaria  ed  artistica,  che  da' titolo
          all'inserimento   nelle   graduatorie  permanenti,  secondo
          quanto  previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi
          i  docenti  non  abilitati,  nonche'  gli  insegnanti della
          scuola  elementare,  gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte
          applicata  e  il  personale  educativo  non  in possesso di
          idoneita',  che  abbiano  prestato  servizio  di  effettivo
          insegnamento   nelle   scuole   statali,  ivi  comprese  le
          istituzioni  scolastiche  italiane all'estero, ovvero negli
          istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  legalmente
          riconosciuti   o   pareggiati   o   nelle   scuole  materne
          autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno
          trecentosessanta  giorni  nel  periodo  compreso tra l'anno
          scolastico  1989-1990  e la data di entrata in vigore della
          presente   legge,   di  cui  almeno  centottanta  giorni  a
          decorrere  dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve
          essere  stato  prestato  per  insegnamenti corrispondenti a
          posti  di  ruolo  o  relativi  a classi di concorso, con il
          possesso  dello  specifico  titolo di studio richiesto. Nel
          punteggio  finale  interverra',  a titolo di riconoscimento
          della  professionalita'  acquisita  in  servizio, una quota
          proporzionale  agli  anni  di  insegnamento  prestato nella
          medesima  classe  di  concorso  o posto di ruolo. Gli esami
          sono  preceduti  dalla  frequenza di un corso di durata non
          superiore  a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della
          metodologia  e  della  didattica  relative  alle discipline
          comprese  nelle  classi di concorso. I corsi sono svolti da
          docenti  universitari e da personale scolastico direttivo e
          docente,  di provata capacita' ed esperienza professionale.
          Gli  esami  consistono  in una prova scritta e in una prova
          orale  volte  all'accertamento del possesso delle capacita'
          didattiche  relativamente agli insegnamenti da svolgere. La
          frequenza  del  corso  non comporta l'esonero dal servizio.
          L'ordinanza  del  Ministro stabilisce anche le modalita' di
          svolgimento  dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame
          finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso.
          La  commissione  esaminatrice  e'  composta  da docenti del
          corso  ed e' presieduta da un commissario esterno di nomina
          ministeriale.   All'onere   derivante  dall'attuazione  del
          presente  comma,  nel limite massimo di lire 36.630 milioni
          per  l'anno 1999, si provvede con le disponibilita' di pari
          importo   di   cui  all'autorizzazione  di  spesa  prevista
          dall'art.  1,  comma  26,  della legge 28 dicembre 1995, n.
          549,  che  vengono  conservate  in  bilancio  alla chiusura
          dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          alle  apposite  unita'  previsionali di base dello stato di
          previsione del Ministero della pubblica istruzione.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  554  del  decreto
          legislativo  16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
          unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
              "Art.  554  (Accesso  ai  ruoli  della  terza  e quarta
          qualifica  funzionale).  - 1. Le assunzioni nei ruoli della
          quarta   qualifica   sono   effettuate   mediante  concorsi
          provinciali,  per  titoli,  indetti  annualmente nei limiti
          delle  vacanze  dell'organico,  dai provveditori agli studi
          sulla  base  di  un'ordinanza  del  Ministro della pubblica
          istruzione, la quale indichera', fra l'altro, i titoli ed i
          criteri di valutazione.
              2.  Ai predetti concorsi e' ammesso il personale A.T.A.
          non  di  ruolo,  con  almeno due anni di servizio prestato,
          senza  demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei
          ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la
          partecipazione  al solo concorso indetto nella provincia in
          cui  si  presta  servizio  alla  data  di pubblicazione del
          bando.
              3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato
          almeno  due  anni  di  servizio,  in  tutto  o in parte, in
          qualifiche  superiori a quelle per le quali i concorsi sono
          stati  indetti,  ha titolo a partecipare ai concorsi per la
          qualifica immediatamente inferiore.
              4.  Ai  fini della partecipazione ai concorsi di cui al
          presente  articolo  si prescinde dal limite massimo di eta'
          previsto dalle vigenti disposizioni.
              5.  Le  assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono
          effettuate   tramite  le  apposite  liste  di  collocamento
          previste  dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie
          di conferimento delle supplenze annuali gia' compilate alla
          data  del  5 luglio  1988,  salvo quanto previsto dall'art.
          587.
              6.  I  titoli  di  studio  richiesti sono stabiliti con
          regolamento.  Per  l'accesso  ai  posti relativi ai profili
          professionali  di  collaboratore tecnico e di collaboratore
          amministrativo,  il Ministro della pubblica istruzione, con
          propria     ordinanza,     sentite     le    organizzazioni
          sindacali maggiormente  rappresentative, individua i titoli
          di  studio  da ritenere equivalenti al diploma di qualifica
          professionale richiesto per l'ammissione al concorso.
              7.  Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma
          1  hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di
          ciascuno  dei  successivi  concorsi.  A tal fine coloro che
          presentano  la  domanda per la prima volta sono inclusi nel
          posto  spettante in base al punteggio complessivo riportato
          e i concorrenti gia' compresi in graduatoria, ma non ancora
          nominati,  hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad
          ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei
          nuovi  titoli,  purche' abbiano presentato apposita domanda
          di  permanenza,  corredata  dei nuovi titoli nel termine di
          cui al bando di concorso.
              8.  Le  nomine  sono  disposte,  nei  limiti  dei posti
          disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti,
          integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.".
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 7, della legge
          3 maggio  1999,  n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di
          personale scolastico):
              "7.  Per  il conferimento delle supplenze temporanee di
          cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
          istituto.  I  criteri,  le  modalita'  e  i  termini per la
          formazione  di tali graduatorie sono improntati a princi'pi
          di   semplificazione  e  snellimento  delle  procedure  con
          riguardo  anche  all'onere di documentazione a carico degli
          aspiranti.".
              -  Si riporta il testo dell'art. 587 del citato decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
              "Art.  587 (Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale
          del  lavoro). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 16 della
          legge  28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,
          nel  caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali
          per  cui  non  sia  richiesto un titolo di studio superiore
          alla   scuola   dell'obbligo,  si  applicano  al  personale
          amministrativo, tecnico ed ausiliario.
              2.  Il  comma  1 si applica soltanto dopo l'esaurimento
          delle  graduatorie permanenti compilate per il conferimento
          delle supplenze annuali di cui al precedente art. 581.".
              -  Per  il  testo  dell'art.  2, comma 4, della legge 3
          maggio 1999, n. 124, vedasi nelle note all'art. 1.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge
          19 novembre   1990,   n.  341  (Riforma  degli  ordinamenti
          didattici universitari):
              "Art.  4 (Diploma di specializzazione). - 1. Il diploma
          di   specializzazione  si  consegue,  successivamente  alla
          laurea,  al  termine  di  un  corso  di studi di durata non
          inferiore   a  due  anni  finalizzato  alla  formazione  di
          specialisti in settori professionali determinati, presso le
          scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
              2.   Con   una  specifica  scuola  di  specializzazione
          articolata  in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed
          i  dipartimenti  interessati,  ed in particolare le attuali
          facolta'  di  magistero,  le  universita'  provvedono  alla
          formazione,   anche   attraverso   attivita'  di  tirocinio
          didattico,   degli   insegnanti  delle  scuole  secondarie,
          prevista dalle norme del relativo stato giuridico.
              L'esame  finale  per  il  conseguimento  del diploma ha
          valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le
          aree  disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di
          laurea.    I    diplomi    rilasciati   dalla   scuola   di
          specializzazione  costituiscono  titolo  di  ammissione  ai
          corrispondenti  concorsi  a  posti  di  insegnamento  nelle
          scuole secondarie.
              2-bis.  Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,
          comma 8.
              3. (abrogato).
              4.   Con   lo   stesso  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  di  cui al comma 3 o con altro decreto adottato
          con  le  medesime  modalita',  di  concerto  altresi' con i
          Ministri  di grazia e giustizia e per la funzione pubblica,
          sono  determinati  i  diplomi di specializzazione di cui al
          comma  2 che in relazione a specifici profili professionali
          danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione
          per  l'esercizio  delle  corrispondenti  professioni ovvero
          danno  titolo  per  l'accesso  alla  dirigenza nel pubblico
          impiego.".
              -  Si riporta il testo dell'art. 401 del citato decreto
          legislativo   16 aprile   1994,  n.  297,  come  sostituito
          dall'art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124:
              "Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie
          relative  ai  concorsi,  per  soli  titoli,  del  personale
          docente  della scuola materna, elementare e secondaria, ivi
          compresi  i  licei  artistici  e  gli istituti d'arte, sono
          trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le
          assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.
              2.  Le  graduatorie  permanenti  di cui al comma 1 sono
          periodicamente  integrate con l'inserimento dei docenti che
          hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale, per
          titoli  ed  esami,  per la medesima classe di concorso e il
          medesimo   posto,  e  dei  docenti  che  hanno  chiesto  il
          trasferimento  dalla  corrispondente graduatoria permanente
          di  altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei
          nuovi   aspiranti   e'   effettuato  l'aggiornamento  delle
          posizioni  di  graduatoria di coloro che sono gia' compresi
          nella graduatoria permanente.
              3.  Le  operazioni  di  cui  al comma 2 sono effettuate
          secondo  modalita'  da definire con regolamento da adottare
          con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo
          la  procedura  prevista  dall'art.  17,  commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400, nel rispetto dei seguenti
          criteri:  le  procedure  per l'aggiornamento e integrazione
          delle graduatorie permanenti sono improntate a princi'pi di
          semplificazione  e  snellimento  dell'azione amministrativa
          salvaguardando  comunque  le  posizioni  di coloro che sono
          gia' inclusi in graduatoria.
              4.  La  collocazione  nella  graduatoria permanente non
          costituisce    elemento   valutabile   nei   corrispondenti
          concorsi, per titoli ed esami.
              5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
          dopo   l'esaurimento   delle   corrispondenti   graduatorie
          compilate  ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio
          1988,  n.  140,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 luglio   1988,  n.  246,  e  trasformate  in  graduatorie
          nazionali  dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988,
          n.   323,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          6 ottobre   1988,   n.   426,   nonche'  delle  graduatorie
          provinciali  di  cui  agli  articoli  43  e  44 della legge
          20 maggio 1982, n. 270.
              6.  La  nomina  in  ruolo  e'  disposta  dal  dirigente
          dell'amministrazione       scolastica      territorialmente
          competente.
              7.  Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di
          cui  all'art.  440  si applicano anche al personale docente
          assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
              8.  La  rinuncia  alla  nomina  in  ruolo  comporta  la
          decadenza  dalla  graduatoria per la quale la nomina stessa
          e' stata conferita.
              9.  Le  norme di cui al presente articolo si applicano,
          con  i  necessari adattamenti, anche al personale educativo
          dei  convitti  nazionali,  degli educandati femminili dello
          Stato e delle altre istituzioni educative.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 26, comma 8, della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
          per  la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "8.  L'amministrazione scolastica centrale e periferica
          puo'  avvalersi,  per  i  compiti connessi con l'attuazione
          dell'autonomia   scolastica,   dell'opera   di   docenti  e
          dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali,
          scientifici  e  professionali, nei limiti di un contingente
          non superiore a cinquecento unita', determinato con decreto
          del  Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica.  Presso  gli enti e le associazioni che svolgono
          attivita'   di   prevenzione   del  disagio  psico-sociale,
          assistenza,   cura,   riabilitazione   e  reinserimento  di
          tossicodipendenti  e che risultano iscritti all'albo di cui
          all'art.  116  del  testo  unico  approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono
          essere  disposte,  ai  sensi dell'art. 105 del citato testo
          unico,  assegnazioni  di docenti e dirigenti scolastici nel
          limite   massimo   di   cento   unita'.  Alle  associazioni
          professionali  del  personale  direttivo  e docente ed agli
          enti  cooperativi  da  esse  promossi, nonche' agli enti ed
          istituzioni che svolgono, per loro finalita' istituzionale,
          impegni   nel   campo  della  formazione  e  della  ricerca
          educativa  e  didattica, possono essere assegnati docenti e
          dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unita'. Le
          assegnazioni  di cui al presente comma, ivi comprese quelle
          presso  l'amministrazione scolastica centrale e periferica,
          comportano  il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il
          personale  collocato  fuori  ruolo  deve  aver  superato il
          periodo di prova. Il periodo trascorso in tale posizione e'
          valido  a tutti gli effetti come servizio di istituto nella
          scuola.  All'atto  del  rientro  in  ruolo  i  docenti  e i
          dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano
          titolari  al  momento  del  collocamento  fuori ruolo se il
          periodo  di  servizio prestato nella predetta posizione non
          e' durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore
          essi  sono  assegnati con priorita' ad una sede disponibile
          da  loro  scelta.  E'  abrogato  l'art. 456 del testo unico
          approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          con eccezione dei commi 12, 13 e 14.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 26, comma 10, della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto
          qui pubblicato:
              "10.  Possono essere disposti comandi di durata annuale
          del  personale  di  cui al comma 8 presso universita' degli
          studi   e   altri   istituti   di   istruzione   superiore,
          associazioni   professionali   del  personale  direttivo  e
          docente  ed  enti  cooperativi  da  esse  promossi, nonche'
          presso  enti,  istituzioni  o amministrazioni che svolgono,
          per  loro  finalita' istituzionale, impegni nel campo della
          formazione  e  in  campo  culturale  e  artistico,  su loro
          richiesta  e con oneri interamente a loro carico. I comandi
          che   hanno   complessivamente   durata   superiore  ad  un
          quinquennio  scolastico comportano la perdita della sede di
          titolarita'. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di
          fuori  ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando
          ai  sensi  del  presente comma si sommano se fra gli stessi
          non  vi  sia  soluzione  di  continuita'.  In  tal  caso il
          personale,  alla  cessazione  del comando, e' assegnato con
          priorita' ad una sede disponibile di sua scelta.".